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Cambia la doc Valpolicella?
Il testo dei nuovi articoli proposti alla modifica
Sulla Gazzetta di giovedì 1 marzo è stato pubblicato il parere
del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni
di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, favorevole alla
modifica del disciplinare di produzione della doc VALPOLICELLA.
Come sempre proponiamo per i più curiosi – in attesa della conclusione
dell’iter e della successiva pubblicazione del nuvo testo nella sezione
“Doc” del nostro giornale – i termini del provvedimento in
discussione.
Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni
di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma
dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n 164; Esaminata la domanda presentata
dalla regione Veneto in data 24 marzo 2006, intesa ad ottenere la modifica del
disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Valpolicella»
ed in particolare degli articoli 1, 5, 6 e 8; Ha espresso, nella riunione del
31 gennaio 2007, presente il rappresentante della regione Veneto, parere favorevole
al suo accoglimento proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto
direttoriale, le modifiche da apportare agli articoli sopra citati del disciplinare
di produzione cosi' come specificato nel testo di seguito annesso.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica dovranno,
nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive
modifiche, essere inviate al Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni
di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - via XX settembre
n. 20 - 00187 Roma - entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
Annesso
PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «VALPOLICELLA»
Articolo 1.
... (Omissis).
Comma 2.
Le tipologie di vini «Valpolicella», «Valpolicella»
classico, «Valpolicella» superiore, «Valpolicella» classico
superiore, «Valpolicella» Valpantena, «Valpolicella»
Valpantena superiore possono utilizzare l'indicazione «ripasso»
qualora i vini di dette tipologie siano sottoposti al metodo di elaborazione
previsto al successivo art. 5.
Articolo 5.
... (Omissis).
Comma 11.
I vini a denominazione di origine controllata. «Valpolicella» nelle
tipologie «Valpolicella», «Valpolicella» classico, «Valpolicella»
superiore, «Valpolicella» classico superiore, «Valpolicella»
Valpantena, «Valpolicella» Valpantena superiore possono essere rifermentati
sulle vinacce residue della preaparazione dei vini «Recioto della valpolicella»
e /o «Amarone della Valpolicella». I vini cosi' ottenuti possono
utilizzare l'indicazione aggiuntiva «ripasso».
Il quantitativo dei vini delle tipologie sopra elencate, destinate alle produzioni
della versione «ripasso» non possono essere in volume superiori
al doppio del volume di vino ottenuto dalle vinacce delle tipologie «Recioto
della Valpolicella» e/o «Amarone della Valpolicella» impiegate
nella rifermentazione. I vini a denominazione di origine controllata. «Valpolicella»,
nelle tipologie «Valpolicella», «Valpolicella» classico,
«Valpolicella» superiore, «Valpolicella» classico superiore,
«Valpolicella» Valpantena, «Valpolicella» Valpantena
superiore, che riporta l'indicazione «ripasso» devono essere immessi
al consumo non prima del 1° dicembre dell'anno successivo all'anno della
vendemmia ...
(Omissis).
Comma 13.
I vini Valpolicella designabili con la menzione «superiore»,
prima dell'immissione al consumo, devono essere sottoposti ad un periodo di
invecchiamento obbligatorio di almeno un anno a partire dal 1° dicembre
dell'anno di produzione delle uve.
(Omissis).
Articolo 6.
... (Omissis).
Comma 2.
I vini a d.o.c. «Valpolicella», nelle tipologie «Valpolicella»,
«Valpolicella» classico, «Valpolicella» superiore, «Valpolicella»
classico superiore, «Valpolicella» Valpantena, «Valpolicella»
Valpantena superiore che riportano l'indicazione «ripasso», all'atto
dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
- colore: rosso rubino carico tendente al granato con l'invecchiamento;
- odore: caratteristico con profumo gradevole;
- sapore: pieno, vellutato, di corpo;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol., con un residuo alcolometrico
volumico potenziale massimo di 0,60% vol.;
- acidita' totale minima: 5,0 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l.
(Omissis).
Articolo 8.
... (Omissis).
Comma 3.
E' ammesso inoltre l'impiego di indicazioni che facciano riferimento a comuni,
frazioni, aree, fattorie, zone e localita' comprese nella zona delimitata nel
precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino
cosi' qualificato e' stato ottenuto, in conformita' al disposto dell'art. 1,
comma 2, decreto ministeriale 22 aprile 1992.
L'indicazione «ripasso» puo' essere utilizzata in etichetta con
dimensioni non superiori a quelle della denominazione di origine controllata
«Valpolicella»
... (Omissis).
Comma 6.
Nella chiusura di dette bottiglie e' consentito solo l'uso di tappi raso bocca;
per le bottiglie fino a lt 0,375 e' consentito anche l'uso del tappo a vite.
E' consentito altresi' l'uso del tappo a vite anche per la chiusura delle bottiglie
di «Valpolicella», senza alcuna specificazione o menzione, di volume
fino a litri 1,500.
Comma 7.
Per i vini «Valpolicella» che possono usufruire delle indicazioni
superiore, ripasso ed i vini «Recioto della Valpolicella» e «Amarone
della Valpolicella», con le diverse specificazioni e menzioni, e' obbligatorio
riportare in etichetta e nella documentazione prevista dalla specifica normativa,
l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
4/3/2007 |