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| Bivongi |
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Nell'intero territorio amministrativo di nove comuni della
provincia di Reggio Calabria, tra
cui Bivongi (da cui il nome), e in
quello di Guardavalle in provincia
di Catanzaro, si produce questo vino nei tipi:
Bivongi Bianco
Con le uve di Greco bianco, di Guardavalle (localmente detto Uva greca)
e Montonico (localmente detto Montonico
bianco), da sole o congiuntamente (30-50%), con quelle di Malvasia bianca e/o Ansonica
(30-50%) e con quelle di altri vitigni a bacca bianca della
zona (massimo 30%); ha colore paglierino
più o meno intenso; odore
vinoso e gradevole; sapore secco,
armonico, fruttato.
Gradazione minima: 10,5°.
Uso: da aperitivo o da pesce.
Bivogi Rosso
Con le uve di Gaglioppo (localmente
detto anche Magliocco) e Greco nero
(localmente detto anche Maglioccone), da sole e congiuntamente
(30-50%), con quelle di Nocera e/o
Calabrese (localmente detto anche
Nero d'Avola o Montonico nero) e/o Castiglione
(30-50%), a cui possono essere aggiunte quelle di altri vitigni
a bacca nera (massimo 10%) e a bacca bianca (massimo 15%) della
zona; ha colore rosso più
o meno intenso, tendente al granato con l'invecchiamento; odore vinoso, caratteristico, delicato;
sapore secco, armonico, gradevole,
talvolta fruttato.
Gradazione minima: 12°.
Uso: da pasto.
Viene prodotto anche nel tipo "novello"
e, con almeno due anni di invecchiamento, può fregiarsi
della menzione aggiuntiva "riserva".
Bivongi Rosato
Con le stesse uve del Bivongi Rosso; ha colore
rosato più o meno intenso; odore
vinoso, caratteristico; sapore secco,
gradevole, fruttato.
Gradazione minima: 11,5°.
Uso: da pasto.

ENTE MOSTRA MERCATO
NAZIONALE DEI VINI A D.O. E DI PREGIO
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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 4 luglio 2005
Modifica al disciplinare di produzione dei vini
a denominazione di origine controllata «Bivongi».
(GU n. 160 del 12-7-2005)
IL DIRETTORE GENERALE
per la Qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta
legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994,
n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento
recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di
denominazione di origine dei vini;
Visto il decreto 27 marzo 2001, n. 122 recante disposizioni
modificative e integrative alla normativa che disciplina il
settore agricolo e forestale;
Visto il decreto ministeriale del 24 maggio 1996, con il quale
e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata
dei vini «Bivongi» ed e' stato approvato il
relativo disciplinare di produzione;
Vista la domanda presentata dalla regione Calabria intesa
ad ottenere la modifica dell'art. 5 del disciplinare di produzione
dei vini a denominazione di origine controllata «Bivongi»;
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta
di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione
di origine controllata «Bivongi» pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 98 del 29 aprile 2005;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei
modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli
interessati avverso il parere e la proposta di modifica sopra
citati;
Ritenuto pertanto necessario procedere alla modifica dell'art.
5 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di
origine controllata «Bivongi» ed all'approvazione
del relativo testo appresso riportato, in conformita' al parere
espresso ed alla proposta formulata dal citato Comitato;
Decreta:
Articolo 1.
1) L'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione
di origine controllata «Bivongi», riconosciuto
con decreto ministeriale del 24 maggio 1996, e' sostituito per
intero dal
testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano
in vigore a partire dalla vendemmia 2005.
Articolo 2.
1) Restano ferme tutte le altre disposizioni contenute
nel decreto ministeriale del 24 maggio 1996.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 4 luglio 2005
Il direttore generale: Abate
MODIFICA DELL'ART. 5 DEL DISCIPLINARE
DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE
DI ORIGINE CONTROLLATA «BIVONGI»
Articolo5.
1. Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'invecchiamento
obbligatorio dei vini di cui all'art. 2, devono essere effettuate
all'interno della zona di produzione di cui al precedente art.
3.
2. Inoltre, le predette operazioni, possono essere effettuate
anche nel territorio amministrativo del comune di Roccella
Jonica, a condizione che gli stabilimenti di vinificazione siano
ubicati ad una distanza non superiore ai 1000 metri dal
confine della zona delimitata nel precedente art. 3.
3. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
4. La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo,
non deve essere superiore al 70%. Qualora superi detto
limite percentuale, ma non il 75%, l'eccedenza non ha
diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre il
75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata
per tutto il prodotto.
5. Il tipo rosso designabile con la menzione aggiuntiva riserva
deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento obbligatorio
di almeno due anni a decorrere dal 1° novembre dell'annata
di produzione delle uve.
6. La denominazione di origine controllata «Bivongi»
rosso puo' essere utilizzata per designare il vino novello ottenuto
da uve che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti
dal presente disciplinare di produzione seguendo le vigenti
norme per la preparazione dei vini novelli.
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| 19/7/2005 |
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