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Bivongi
 
Nell'intero territorio amministrativo di nove comuni della provincia di Reggio Calabria, tra cui Bivongi (da cui il nome), e in quello di Guardavalle in provincia di Catanzaro, si produce questo vino nei tipi:

Bivongi Bianco
Con le uve di Greco bianco, di Guardavalle (localmente detto Uva greca) e Montonico (localmente detto Montonico bianco), da sole o congiuntamente (30-50%), con quelle di Malvasia bianca e/o Ansonica (30-50%) e con quelle di altri vitigni a bacca bianca della zona (massimo 30%); ha colore paglierino più o meno intenso; odore vinoso e gradevole; sapore secco, armonico, fruttato.
Gradazione minima: 10,5°.
Uso: da aperitivo o da pesce.

Bivogi Rosso
Con le uve di Gaglioppo (localmente detto anche Magliocco) e Greco nero (localmente detto anche Maglioccone), da sole e congiuntamente (30-50%), con quelle di Nocera e/o Calabrese (localmente detto anche Nero d'Avola o Montonico nero) e/o Castiglione (30-50%), a cui possono essere aggiunte quelle di altri vitigni a bacca nera (massimo 10%) e a bacca bianca (massimo 15%) della zona; ha colore rosso più o meno intenso, tendente al granato con l'invecchiamento; odore vinoso, caratteristico, delicato; sapore secco, armonico, gradevole, talvolta fruttato.
Gradazione minima: 12°.
Uso: da pasto.
Viene prodotto anche nel tipo "novello" e, con almeno due anni di invecchiamento, può fregiarsi della menzione aggiuntiva "riserva".

Bivongi Rosato
Con le stesse uve del Bivongi Rosso; ha colore rosato più o meno intenso; odore vinoso, caratteristico; sapore secco, gradevole, fruttato.
Gradazione minima: 11,5°.
Uso: da pasto.

 




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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 4 luglio 2005

Modifica al disciplinare di produzione dei vini
a denominazione di origine controllata «Bivongi».
(GU n. 160 del 12-7-2005)

IL DIRETTORE GENERALE
per la Qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;
Visto il decreto 27 marzo 2001, n. 122 recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;
Visto il decreto ministeriale del 24 maggio 1996, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Bivongi» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione;
Vista la domanda presentata dalla regione Calabria intesa ad ottenere la modifica dell'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bivongi»;
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bivongi» pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 98 del 29 aprile 2005;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati;
Ritenuto pertanto necessario procedere alla modifica dell'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bivongi» ed all'approvazione del relativo testo appresso riportato, in conformita' al parere espresso ed alla proposta formulata dal citato Comitato;

Decreta:

Articolo 1.
1) L'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bivongi», riconosciuto con decreto ministeriale del 24 maggio 1996, e' sostituito per intero dal
testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2005.

Articolo 2.
1) Restano ferme tutte le altre disposizioni contenute nel decreto ministeriale del 24 maggio 1996.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 luglio 2005

Il direttore generale: Abate


MODIFICA DELL'ART. 5 DEL DISCIPLINARE
DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE
DI ORIGINE CONTROLLATA «BIVONGI»


Articolo5.
1. Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'invecchiamento obbligatorio dei vini di cui all'art. 2, devono essere effettuate all'interno della zona di produzione di cui al precedente art. 3.
2. Inoltre, le predette operazioni, possono essere effettuate anche nel territorio amministrativo del comune di Roccella Jonica, a condizione che gli stabilimenti di vinificazione siano ubicati ad una distanza non superiore ai 1000 metri dal confine della zona delimitata nel precedente art. 3.
3. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
4. La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 70%. Qualora superi detto limite percentuale, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
5. Il tipo rosso designabile con la menzione aggiuntiva riserva deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno due anni a decorrere dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve.
6. La denominazione di origine controllata «Bivongi» rosso puo' essere utilizzata per designare il vino novello ottenuto da uve che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione seguendo le vigenti norme per la preparazione dei vini novelli.

 
19/7/2005