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| Riviera ligure di Ponente |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 16 settembre 2003
Modificazione al disciplinare di produzione
dei vini a denominazione di origine controllata
«Riviera ligure di ponente»
ed approvazione del relativo disciplinare di produzione;
revoca della denominazione di origine controllata del vino
«Riviera ligure di ponente» «Ormeasco».
(GU n. 223 del 25-9-2003) |
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IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta
legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994,
n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la
disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione
di origine dei vini;
Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative
e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo
e forestale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988
con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine
controllata dei vini «Riviera ligure di ponente» ed
e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione;
Vista la domanda presentata dalla regione Liguria, intesa ad ottenere
il riconoscimento della denominazione di origine controllata del
vino «Pornassio» o «Ormeasco di Pornassio»,
gia' riconosciuto come vino a denominazione di origine controllata
«Riviera ligure di ponente» «Ormeasco»
con il citato decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo
1988;
Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela
e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta
del relativo disciplinare di produzione del vino a denominazione
di origine controllata, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 282 del 2 dicembre 2002;
Vista l'istanza formulata con nota del 5 dicembre 2002, dalla
regione Liguria, intesa ad ottenere la riformulazione dell'art.
5, comma 2 della proposta di disciplinare allegato al parere di
cui sopra;
Visto che era stata riportata una stesura non conforme a quanto
proposto approvato in sede di riunione dal Comitato nazionale
per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine
e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini nella seduta
del 27 febbraio 2002, e pertanto e' stata riproposta nella forma
corretta, l'intera stesura dell'art. 5 della proposta di disciplinare
di produzione del vino «Pornassio» o «Ormeasco
di Pornassio», sulla quale il Comitato nazionale per la
tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini ha espresso il proprio
favorevole parere nella seduta del 22 gennaio 2003, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 44 del 22 febbraio
2003;
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere, a seguito dei
predetti pareri, alla modifica del disciplinare di produzione
dei vini a denominazione di origine controllata «Riviera
ligure di ponente»;
Decreta:
Articolo 1.
1. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine
controllata dei vini «Riviera ligure di ponente» di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988 e'
sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto, le
cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del decreto relativo al riconoscimento
della denominazione di origine controllata del vino «Pornassio»
o «Ormeasco di Pornassio».
2. La denominazione di origine controllata del vino «Riviera
ligure di ponente» «Ormeasco» di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988 deve intendersi
revocata a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, fatti salvi tutti gli effetti determinati.
Articolo 2.
1. I vini a denominazione di origine controllata «Riviera
ligure di ponente» «Ormeasco» che alla data
sopra citata trovansi gia' confezionati o in corso di confezionamento
in bottiglie o altri recipienti di capacita' non superiore a litri
5, e' concesso un periodo di smaltimento: di diciotto mesi per
il prodotto giacente presso le ditte produttrici; di ventiquattro
mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di
cui sopra; di trentasei mesi per il prodotto in commercio al dettaglio
o presso esercizi pubblici.
2. Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze
di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono
essere commercializzati fino ad esaurimento, a condizione che,
entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti,
siano denunciate alla camera di commercio, industria, artigianato
e agricoltura e all'Ispettorato repressioni delle frodi competenti
per territorio e che sui recipienti sia apposta la stampigliatura
«Vendita autorizzata fino ad esaurimento», ovvero
su di essi sia riportato l'anno di produzione delle uve, ovvero
l'indicazione che trattasi di prodotto ottenuto dalla vendemmia
2002 o di anni precedenti, purche' documentabili.
3. Per il prodotto sfuso, cioe' commercializzato in recipienti
diversi da quelli previsti nel primo comma, il periodo di smaltimento
e' ridotto a sei mesi. Tale termine e' elevato a dodici mesi per
le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato
allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere
a terzi per l'imbottigliamento.
In tal caso, dette rimanenze devono essere denunciate all'ufficio
periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente
per territorio entro quindici giorni dalla scadenza del termine
di sei mesi. All'atto della cessione, le rimanenze di cui trattasi,
devono essere accompagnate da un attestato del venditore convalidato
dallo stesso ufficio che ha ricevuto la denuncia, in cui devono
essere indicati la destinazione del prodotto, nonche' gli estremi
della relativa denuncia.
Articolo 3.
1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo vini con la denominazione di origine controllata
«Riviera ligure di ponente» «Ormeasco»,
e' tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e
dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 16 settembre 2003
Il direttore generale: Abate
Allegato
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI
A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA
«RIVIERA LIGURE DI PONENTE»
Articolo 1.
La denominazione di origine controllata «Riviera ligure
di ponente» accompagnata da una delle specificazioni previste
dal presente disciplinare di produzione, e' riservata ai vini
bianco, rosso che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in
appresso indicati.
Articolo 2.
La denominazione di origine controllata «Riviera ligure
di ponente» accompagnata dall'indicazione di uno dei seguenti
vitigni: Pigato, Vermentino, Rossese, e' riservata ai vini ottenuti
dalle uve dei vigneti costituiti per almeno il 95% dei corrispondenti
vitigni.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente alla produzione di
ciascuno dei vini sopra indicati, le uve a bacca di colore analogo
dei vitigni non aromatici raccomandati o autorizzati nelle province
di Genova, Savona e Imperia presenti nei vigneti fino ad un massimo
del 5 per cento.
I vini Pigato, Vermentino, Rossese della denominazione di origine
controllata «Riviera ligure di ponente», possono essere
designati con una delle seguenti sottodenominazioni geografiche:
«Riviera dei fiori», «Albenga» o «Albenganese»,
«Finale» o «Finalese», se esclusivamente
ottenuti da uve prodotte nelle rispettive zone delimitate nel
successivo art. 3.
Tutte le specificazioni aggiuntive della denominazione di controllata
«Riviera ligure di ponente» debbono essere indicate
in etichetta con caratteri grafici di dimensione non superiori
a quelli usati per indicare la denominazione di origine stessa.
I conduttori aventi vigneti iscritti «all'albo dei vigneti»
per la produzione della D.O.C. «Rossese di Dolceacqua»
o «Dolceacqua» riconosciuta ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 gennaio 1972, possono effettuare,
in alternativa, la denuncia di produzione delle uve previste dagli
articoli 15 e 16 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, per rivendicare
la produzione del vino «Rossese» della denominazione
di origine controllata «Riviera ligure di ponente»
qualora le uve abbiano i requisiti previsti nel presente disciplinare
di produzione.
Articolo 3.
La zona di produzione del vino «Vermentino» della
denominazione di origine controllata «Riviera ligure di
ponente» comprende i sottoindicati territori delle province
di Imperia, Savona e Genova.
La zona di produzione dei vini «Pigato» e «Rossese»
della denominazione di origine controllata «Riviera ligure
di ponente» comprende i sottoindicati territori delle province
di Savona e
Imperia:
in provincia di Imperia per tutto il loro territorio provinciale
e parte del territorio dei comuni di: Cosio d'Arroscia, Mendatica,
Pornassio e Triora (delimitato a nord dal crinale alpino); in
provincia di Savona per tutto il loro territorio i comuni di:
Alassio, Albenga. Albisola Superiore, Albissola Marina, Andora,
Arnasco, Balestrino, Bergeggi, Boissano, Borghetto Santo Spirito,
Borgio Verezzi, Casanova Lerrone, Castelbianco, Celle Ligure,
Ceriale, Cisano sul Neva, Erli, Finale Ligure, Garlenda, Giustenice,
Laigueglia, Loano, Magliolo, Nasino, Noli, Onzo, Orco Feglino,
Ortovero, Pietra Ligure, Quiliano, Rialto, Savona, Spotorno, Stella,
Stellanello, Testico, Toirano, Tovo San Giacomo, Vado Ligure,
Varazze, Vendone, Vezzi Portio, Villanova d'Albenga, Zuccarello
e parte del territorio dei comuni di: Calice Ligure e Castelvecchio
di Rocca Barbena (delimitato a nord dal crinale appenninico);
in provincia di Genova per tutto il loro territorio i comuni di:
Arenzano e Cogoleto.
La zona di produzione dei vini detta denominazione di origine
controllata «Riviera ligure di ponente» aventi diritto
alla sottodenominazione «Riviera dei fiori» comprende
in provincia di Imperia l'intero territorio provinciale e la parte
del territorio dei comuni di Cosio d'Arroscia, Mendatica, Pornassio
e Triora (delimitato a nord dal crinale alpino).
La zona di produzione dei vini della denominazione di origine
controllata «Riviera ligure di ponente» aventi diritto
alla sottodenominazione «Albenganese» comprende in
provincia di Savona l'intero territorio dei seguenti comuni: Alassio,
Albenga, Andora, Arnasco, Casanova Lerrone, Castelbianco, Ceriale,
Cisano sul Neva, Erli, Garlenda, Laigueglia, Nasino, Onzo, Ortovero,
Stellanello, Testico, Vendone, Villanova d'Albenga, Zuccarello
e la parte del territorio del comune di Castelvecchio di Rocca
Barbena (delimitato a nord dal crinale appenninico).
La zona di produzione dei vini della denominazione di origine
controllata «Riviera ligure di ponente» aventi diritto
alla sottodenominazione «Finalese» comprende in provincia
di Savona l'intero territorio dei comuni di: Balestrino, Boissano,
Borghetto Santo Spirito, Borgio Verezzi, Finale Ligure, Giustenice,
Loano, Magliolo, Noli, Orco Feglino, Pietra Ligure, Rialto, Toirano,
Tovo San Giacomo, Vezzi Portio e la parte del territorio del comune
di Calice Ligure (delimitato a nord dal crinale appenninico).
Articolo 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei vini di cui all'art. 1 devono essere quelli tradizionali
della zona e comunque unicamente quelle atte a conferire alle
uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita'.
I sesti d'impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura
devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non
modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini di cui
all'art. 1 non deve essere superiore a q.li 110 per ettaro di
vigneto in coltura specializzata per i vini bianchi - Pigato e
Vermentino ed a q.li 90 per ettaro di vigneto in coltura specializzata
per il vino rosso «Rossese».
Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per il
vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a
quella specializzata, in rapporto all'effettiva superficie coperta
dalla vite. A tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli,
la resa dovra' essere riportata attraverso un'accurata cernita
delle uve, purche' la produzione non superi del 20% il limite
massimo.
La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al
70% per tutti i vini «Riviera ligure di ponente».
Qualora la resa uva vino superi il limite sopra indicato, l'eccedenza
non avra' diritto alla denominazione di origine controllata.
La regione Liguria annualmente, prima della vendemmia, con proprio
decreto, sentite le organizzazioni professionali di categoria
e tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltura, puo'
fissare produzioni massime per ettaro inferiori a quelle stabilite
dal presente disciplinare di produzione anche in riferimento a
singole zone geografiche o a tipi di vino, dandone comunicazione
al Ministero delle politiche agricole e forestali ed al Comitato
nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini.
Articolo 5.
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno
della zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata
«Riviera ligure di ponente» delimitata nell'art. 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, e' consentito
che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei
comuni, anche se soltanto in parte compresi nella zona delimitata.
Le uve destinate alla vinificazione dovranno essere sottoposte
a preventiva cernita in modo da assicurare al vino una gradazione
alcolica complessiva minima naturale di gradi 10,5 per i vini
Pigato, Rossese e Vermentino.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire ai
vini le loro peculiari caratteristiche.
Articolo 6.
I vini di cui all'art. 1 all'atto della loro immissione al consumo,
devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
«Riviera ligure di ponente» Pigato:
colore: giallo paglierino piu' o meno carico;
odore: intenso, caratteristico, leggermente aromatico;
sapore: asciutto, pieno, lievemente amarognolo mandorlato;
gradazione alcolica minima complessiva: 11,00% vol;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l;
«Riviera ligure di ponente» Rossese:
colore: rosso rubino chiaro;
odore: delicato, caratteristico, vinoso;
sapore: asciutto, delicato, morbido, amarognolo;
gradazione alcolica minima complessiva: gradi 11,00% vol;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19 g/l;
«Riviera ligure di ponente» Vermentino:
colore: paglierino;
odore: delicato, caratteristico, fruttato;
sapore: asciutto, fresco, armonico, delicatamente fruttato;
gradazione alcolica minima complessiva: gradi 11,00% vol;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l.
E' facolta' del Ministero delle politiche agricole e forestali
con proprio decreto, di modificare per i vini di cui sopra i limiti
minimi indicati per l'acidita' totale e l'estratto secco non riduttore.
Articolo 7.
Alla denominazione di all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi
qualificazione diversa da quella prevista nel presente disciplinare
di produzione, ivi compresi gli aggettivi «Extra»,
«Fine», «Scelto», «Riserva».
E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a
nomi o ragioni sociali o marchi privati, purche' non abbiano significato
laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente.
Fatto salvo l'uso di nomi aziendali, non e' consentito l'uso di
altre indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento
a comuni, frazioni, aree, tenute, zone e localita' comprese nella
zona delimitata nel precedente art. 3.
Le bottiglie o altri recipienti di capacita' non superiore a 5
litri, contenenti vini «Riviera ligure di ponente»
di cui al presente disciplinare devono essere, anche per quanto
riguarda il confezionamento e la presentazione, consoni ai tradizionali
caratteri di un vino di pregio.
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini «Riviera
ligure di ponente» puo' figurare l'indicazione dell'annata
di produzione delle uve, purche' documentabile.
Articolo 8.
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo vini con la denominazione di origine controllata
«Riviera ligure di ponente», e' tenuto a norma di
legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti
nell'annesso disciplinare di produzione.
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| 28/9/2003 |
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